BDSL – Banca Dati Speleologica Lombarda

Sono ad oggi attive le seguenti Zone di Ricerca Speleologica:



Articolo 1 – Istituzione della BDSL (Banca Dati Speleologica Lombarda)
Viene istituita la BDSL, con la finalità di raccogliere, organizzare e mettere a disposizione dei Gruppi aderenti alla proposta i dati di poligonale delle cavità carsiche. La banca dati è articolata in più archivi locali, i dati verranno forniti dai Gruppi aderenti ad ognuno di essi, saranno organizzati dal Curatore e messi a disposizione con modalità tecniche che verranno individuate dal Curatore stesso.

Articolo 2 – Aventi diritto
Hanno diritto ad accedere ai documenti contenuti nella BDSL tutti i Gruppi speleologici membri dell’ESRL che aderiscono alla proposta, sottoscrivendo il presente documento e garantendone l’applicazione.
Altri Gruppi speleologici, singole persone o altre entità possono presentare al Presidente dell’ESRL una richiesta motivata di accesso, che può essere concessa in via perenne o temporanea.

Articolo 3 – Responsabilità
I singoli che hanno accesso alla BDSL devono garantire personalmente per iscritto il rispetto delle norme dell’Articolo 4. I Presidenti dei Gruppi membri dell’ESRL che hanno accesso alla BDSL devono a loro volta garantire il rispetto delle norme dell’Articolo 4, curando sotto la propria responsabilità che i singoli soci che hanno accesso ai dati conoscano, accettino e rispettino le norme dell’articolo 4, e che i rilevatori che partecipano alle attività del gruppo siano informati degli impegni assunti nei confronti della BDSL.

Articolo 4 – Limitazioni e regole d’uso
Chi accede agli archivi della BDSL deve garantire:
1) di utilizzare i dati ivi contenuti per i soli fini di ricerca speleologica. Ogni altro uso (pubblicazione, divulgazione in qualunque forma, fine di lucro ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dal presidente dell’ESRL.
2) di non cedere i documenti a terzi, anche aventi diritto.
3) di trasmettere in tempi ragionevoli alla BDSL altri documenti in suo legittimo possesso, relativi ad ognuno dei singoli archivi locali cui si aderisce.
4) di trasmettere alla BDSL una copia delle pubblicazioni in cui è stato fatto uso dei documenti.
5) di riportare sempre nelle pubblicazioni in cui è stato fatto uso di tracciati grafici ricavati dai documenti, i riferimenti agli autori dei dati o, in caso di grotte complesse o di sistemi, la dizione “ricavato dai dati contenuti nel Data-Base speleologico della Lombardia, gestito dall’ESRL”

Articolo 5 – Curatori
Il Curatore Regionale ed i Curatori degli archivi locali della BDSL vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo dell’ESRL, a cui rispondono del proprio operato. I Curatori:
• durano in carica tre anni;
• possono avvalersi di collaboratori;
• il Curatore Regionale relaziona annualmente all’Assemblea Ordinaria dell’ESRL.
Le nomine possono essere revocate a proprio insindacabile giudizio dal Consiglio dell’ESRL, con deliberazione a maggioranza semplice qualora venisse meno il rapporto di fiducia con il Consiglio stesso.

Articolo 6 – Esclusioni
Nel caso di mancato rispetto del presente Regolamento, il Presidente dell’ESRL, su indicazione del Curatore, può temporaneamente o definitivamente sospendere l’accesso alla BDSL ai gruppi aderenti o ai singoli autorizzati.

Articolo 7 – Norma transitoria
Anche allo scopo di verificare ed eventualmente correggere l’impostazione della BDSL, la prima applicazione del presente progetto riguarderà gli archivi locali relativi a Grigna settentrionale e Triangolo Lariano.

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